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La nuova causa di esclusione della punibilità in materia di vaccinazioni contro il Covid-19: una prima riflessione.

Il presente contributo è stato redatto dall’Avv. Alessandra Bocchi e dall’Avv. Margherita Melison a seguito del confronto intervenuto nel gruppo Penalisti di ASGE.

In data 1 aprile 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 44 del 2021 che all’articolo 3 introduce una causa di esclusione della punibilità per i fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. – trattasi degli articoli di legge che puniscono l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose. In particolare, parrebbero andare esenti da pena le condotte di cui sopra verificatesi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione del Sars-Cov-2 nelle ipotesi in cui l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’emissione in commercio emesso dalle Autorità competenti e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione.

Il nodo centrale riguarderebbe i rapporti tra questa norma e l’art. 590 sexies c.p., recentemente introdotto dalla Legge n. 24 del 2017, la c.d. Gelli-Bianco. Quest’ultima ha infatti previsto una causa di esclusione della punibilità per i medesimi fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., commessi nell’esercizio della professione sanitaria. Ciò qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia e qualora siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle Linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida siano adeguate alle specificità del caso concreto.

Ad avviso di chi scrive con l’art. 3 del D.L. 44 del 2021 parrebbe esservi un ampliamento delle condotte che vanno esenti da pena, poiché quest’ultimo non prevederebbe alcuna attività di valutazione da parte dell’operatore sanitario circa l’adeguatezza dei provvedimenti e delle circolari indicati rispetto alla specificità del caso concreto che lo stesso si troverebbe dinnanzi. Ma ciò che a una prima lettura parrebbe evidente, in realtà non lo è se si prova ad approfondire la questione.

Infatti, per quanto concerne l’art. 590 sexies c.p., si rammenta come siano intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 21 dicembre 2017, che ne ha chiarito l’ambito di applicazione statuendo come l’esercente la professione sanitaria risponda a titolo di colpa per morte o lesioni personali in tre casi.

Il primo, qualora l’evento si sia verificato per colpa – anche lieve – derivante da negligenza o imprudenza.

Il secondo, se l’evento si sia verificato per colpa – anche lieve – derivante da imperizia, ove sussista un errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico e il caso non sia regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali ovvero, ancora, ove sussista un errore rimproverabile nell’individuazione prima e nella scelta poi di linee guida o di buone pratiche che non risultino adeguate al caso concreto, fermo restando l’obbligo per il medico di disapplicarle quando ciò sia richiesto dalla specificità del caso.

Il terzo, se l’evento si sia verificato per colpa grave derivante da imperizia nelle ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, ove l’operatore abbia scelto e rispettato le linee guida o le buone pratiche adeguate al caso concreto, tenuto conto del grado di rischio da gestire e delle difficoltà dell’atto medico in questione.

La nuova causa di esclusione della punibilità parrebbe funzionare in un momento antecedente quello meramente esecutivo concretizzantesi nell’inoculazione del vaccino, ovverosia quello strategico del discernimento circa la situazione clinica del paziente e la successiva decisione riguardante il se inoculare il vaccino e quale vaccino inoculare. Non si limiterebbe, inoltre, soltanto ai casi di imperizia, potendosi ritenere la stessa applicabile anche nelle ipotesi di imprudenza e negligenza. Più complesso è prendere posizione circa la sorte delle condotte che non siano caratterizzate da colpa lieve.

Alla luce delle brevi considerazioni svolte, è possibile quindi che questa nuova norma vada a riesumare i principi contenuti nella previgente legge Balduzzi in materia di colpa medica? Il dubbio è lecito, e si resta in vigile attesa delle prime pronunce giurisprudenziali in materia.

In realtà, a ragione ci si può interrogare sulla vera ratio sottostante il nuovo intervento del legislatore in materia, dovendosi forse ricercare la stessa in ragioni non tanto giuridiche quanto piuttosto in un sentimento diffuso – e diffusivo – che accompagna l’attuale momento di emergenza pandemica.

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