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Equo compenso: un diritto (ri)conquistato ma da difendere.

Quando si parla di equo compenso, si tende a considerarlo tema riservato agli avvocati che annoverano tra i propri clienti la Pubblica Amministrazione, banche, assicurazioni o multinazionali.

Non è un mistero, infatti, che i cosiddetti “Clienti Forti” obbligano i loro fiduciari a sottoscrivere contratti/convenzioni, a condizioni sfavorevoli al professionista a tal punto che qualche commentatore le ha definite “schiavizzanti”, così come la P.A. emette bandi che sovente addirittura prevedono la gratuità dell’attività professionale prestata a suo favore. Su tali clausole pende, però, la scure dell’Autorità Giudiziaria che, se adita, può dichiararle nulle.

Il diritto all’equo compenso, principio di valore e a salvaguardia della dignità dell’Avvocatura, sancito dalla L. n. 172 del 4.12.2017, come modificata dalla L.205 del 27.12.2017, non deve essere difeso solo nei confronti del Cliente, ma anche, e soprattutto, nei confronti di quei giudici che, nella liquidazione delle spese, non lo rispettano, disapplicando i parametri ministeriali, senza motivazioni o con motivazioni tanto labili da poter essere ritenute inesistenti, svilendo la professionalità e l’attività degli avvocati.

Il dilagare delle infelici prassi ha portato, com’è noto, alla sottoscrizione, il 2 luglio 2019, tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense di un protocollo di intesa con il quale è stato istituito presso il Ministero della Giustizia il “Nucleo Centrale di Monitoraggio” della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso con il principale compito di monitorare  il rispetto e l’applicazione della vigente disciplina in materia di equo compenso, anche da parte dell’Autorità giudiziaria[1], in relazione alle prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con privati e pubblica amministrazione.

Successivamente, presso ciascun Ordine territoriale, è stato creato un “nucleo locale di monitoraggio” deputato a raccogliere le segnalazioni dei colleghi e di trasmetterle, in forma assolutamente anonima, nel nostro caso in collaborazione con l’Unione Triveneta degli Ordini, al nucleo centrale di monitoraggio presso il CNF che, implementata una banca dati, elabora le informazioni ricevute e segnala, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alle altre Autorità competenti, i comportamenti che violino la normativa e che ha il potere di sollecitare i committenti pubblici e privati ad adeguare le proprie prassi, al rispetto della normativa ed eventualmente proporre le opportune iniziative legislative.

Se dunque, nei confronti del Cliente che impone un contratto capestro, l’avvocato dispone di una duplice (cumulabile) difesa: adire l’Autorità Giudiziaria per far dichiarare la nullità delle clausole ovvero dei bandi  che violino il principio dell’equità del compenso, con la conseguente rideterminazione dello stesso secondo i parametri ministeriali e/o segnalare la condotta al Nucleo locale di monitoraggio, non è disarmato nei confronti di quel Giudice che non applichi correttamente i predetti parametri e liquidi un compenso iniquo, potendo anche in questo caso investire della questione il Nucleo di Monitoraggio istituito presso il proprio Ordine, affinché, in forma anonima -è importante ribadirlo- , segnali la condotta al Nucleo Centrale, che adotterà le opportune iniziative.


[1] Art. 3 Funzioni del Nucleo centrale di monitoraggio. Il Nucleo centrale di monitoraggio, ferme restando le rispettive competenze delle parti, svolge i seguenti compiti:
a) monitora il rispetto e l’applicazione della vigente disciplina in materia di equo compenso, anche da parte dell’Autorità giudiziaria, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con privati e pubblica amministrazione;
b) coordina le attività della Rete nazionale di monitoraggio;
c) riceve dal Consiglio Nazionale Forense le segnalazioni relative alla violazione della normativa in tema di equo compenso e tiene una banca dati delle segnalazioni e dei documenti e studi statistici comunque acquisiti sul tema;
d) può segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità eventualmente competenti i comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la normativa in tema di equo compenso;
e) propone iniziative legislative in materia di tutela dell’equo compenso;
f) può sollecitare i committenti pubblici e privati in capo ai quali siano state rilevate violazioni della normativa in materia di equo compenso ad adeguare conseguentemente le proprie prassi.

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